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Info Legal

REMIT

È-di Energia pubblica sul sito web le informazioni relative a Gas Naturale ed Energia Elettrica rilevanti in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento (EU) n. 1227/2011 (REMIT).
Le informazioni sono relative alle indisponibilità, programmate e accidentali, delle Unità di Produzione che abbiano un effetto superiore ai 10 MSm³/d (Gas Naturale) o ai 100 MW di capacità (Energia Elettrica), e sono pubblicate nel più breve tempo possibile dall’apprendimento dell’evento.
È-di Energia è iscritta al registro REMIT che dal 2011 monitora la trasparenza dei mercati energetici. Si rendono disponibili le informazioni riguardanti le indisponibilità programmate, comunicate al pubblico in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento 1227/2011 (REMIT) e quelle riguardanti le indisponibilità accidentali, comunicate al pubblico in base a quanto previsto dall’articolo 4 del Regolamento 1227/2011 (REMIT).
In questa sezione, pertanto, verranno pubblicate le indisponibilità delle Unità di Produzione che abbiano una diretta incidenza significativa rispetto alla fornitura di energia elettrica e gas naturale ai clienti È-di Energia, nel rispetto della normativa sopra citata.

OFFERTA VINCOLATA 24 MESI

Durata e rinnovo delle condizioni economiche

Le presenti condizioni economiche sono valide per un periodo di 24 mesi. Al termine del periodo saranno automaticamente convertite nell’offerta a prezzo variabile di cui, con preavviso di 3 mesi rispetto al termine di rinnovo, il venditore comunicherà le condizioni economiche applicabili. In mancanza di una comunicazione del venditore, si intendono tacitamente rinnovate per analogo periodo di 24 mesi. La comunicazione non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.

Ulteriori comunicazioni

Clausola – Penale per recesso anticipato Qualora il Cliente receda anticipatamente dal contratto di fornitura rispetto alla durata contrattualmente prevista, ovvero la fornitura cessi anticipatamente per causa imputabile al Cliente, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere un onere di recesso anticipato. L’onere di recesso sarà determinato sulla base della quota fissa prevista dalle condizioni economiche sottoscritte dal Cliente, espressa in €/anno, considerando l’intera durata contrattuale dell’offerta. Ai fini del calcolo dell’importo dovuto, la quota fissa annuale sarà rapportata alla durata complessiva delle condizioni economiche e moltiplicata per il periodo residuo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la scadenza delle condizioni economiche medesime. L’importo così determinato rappresenta il corrispettivo dovuto dal Cliente a titolo di compensazione per la cessazione anticipata della fornitura rispetto al periodo contrattualmente previsto.