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Convenzioni

Convenzione con

Community

È-di energia mette al centro della propria filosofia il rapporto umano e si impegna ad offrire soluzioni su misura per il cliente. Partendo da questi presupposti è nata la convenzione Community con Banca Mediolanum, un’offerta esclusiva riservata ai dipendenti e clienti della Banca, inoltre sono comprese anche tutte le società del conglomerato finanziario e i loro familiari.

Partner

Guardia di Finanza

Un’energia speciale per chi serve il paese

È-di Energia rinnova la Partnership con la Guardia di Finanza, sulla fornitura luce e gas.

L’iniziativa è rivolta al personale in servizio, al personale in congedo e ai loro familiari, fino a un massimo di cinque per ogni avente diritto.

Convenzione con

Ministero della Difesa

Un’energia speciale per i nostri angeli

È-di Energia ha stretto una convenzione con il Ministero della difesa, sulla fornitura luce e gas.

L’iniziativa è rivolta al personale in servizio, al personale in congedo e ai loro familiari, fino a un massimo di cinque per ogni avente diritto.

Convenzione con

 

Un’energia speciale per chi ci protegge

È-di Energia ha stretto una convenzione con il Fondo di Assistenza per il Personale della Polizia Di Stato, sulla fornitura luce e gas.

L’iniziativa è rivolta al personale in servizio, al personale in congedo e ai loro familiari, fino a un massimo di cinque per ogni avente diritto.

OFFERTA VINCOLATA 24 MESI

Durata e rinnovo delle condizioni economiche

Le presenti condizioni economiche sono valide per un periodo di 24 mesi. Al termine del periodo saranno automaticamente convertite nell’offerta a prezzo variabile di cui, con preavviso di 3 mesi rispetto al termine di rinnovo, il venditore comunicherà le condizioni economiche applicabili. In mancanza di una comunicazione del venditore, si intendono tacitamente rinnovate per analogo periodo di 24 mesi. La comunicazione non sarà trasmessa all’interno della fattura o congiuntamente a essa. Fatta salva prova contraria, la suddetta comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.

Ulteriori comunicazioni

Clausola – Penale per recesso anticipato Qualora il Cliente receda anticipatamente dal contratto di fornitura rispetto alla durata contrattualmente prevista, ovvero la fornitura cessi anticipatamente per causa imputabile al Cliente, quest’ultimo sarà tenuto a corrispondere un onere di recesso anticipato. L’onere di recesso sarà determinato sulla base della quota fissa prevista dalle condizioni economiche sottoscritte dal Cliente, espressa in €/anno, considerando l’intera durata contrattuale dell’offerta. Ai fini del calcolo dell’importo dovuto, la quota fissa annuale sarà rapportata alla durata complessiva delle condizioni economiche e moltiplicata per il periodo residuo intercorrente tra la data di efficacia del recesso e la scadenza delle condizioni economiche medesime. L’importo così determinato rappresenta il corrispettivo dovuto dal Cliente a titolo di compensazione per la cessazione anticipata della fornitura rispetto al periodo contrattualmente previsto.